PILLOLE PRIVACY N° 17 – LA VIDEOSORVEGLIANZA

Pillola 17

I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte delle imprese è molto diffuso, soprattutto per la protezione del patrimonio aziendale e per la sorveglianza di spazi e luoghi.

Tuttavia, il loro impiego richiede alcune verifiche preliminari e alcune accortezze che non possono essere trascurate.

Ciascun Titolare dovrà fare le proprie verifiche in merito ai trattamenti effettuati, assumendo decisioni sulla base di quanto emerso dall’analisi dei rischi effettuata nello specifico contesto in cui opera.

Cosa deve fare, quindi, il Responsabile della Protezione dei dati personali per supportare un Titolare del trattamento che ha intenzione di installare un sistema di videosorveglianza?

In primo luogo, il DPO analizza le indicazioni dell’Autorità Garante sull’argomento (ad esempio provvedimenti dell’8.4.2010, del 29.4.2004, …), le leggi sull’impiego (Legge 300/1970, D.lgs 151/2015 …), il contratto di lavoro applicabile ai dipendenti del Titolare;  tiene conto di quanto previsto da procedure e documenti interni, quando presenti (regolamenti, disciplinari) o da specifici accordi sindacali, di stabilimento o di settore; valuta inoltre le caratteristiche tecniche del sistema che il Titolare intende installare.

Al termine dell’analisi, è in grado di esprimere un parere competente e documentato, indicando al Titolare eventuali passi da compiere prima di attivare il sistema.  Fornisce inoltre indicazioni sull’opportunità di procedere con una valutazione preliminare d’impatto.

Il DPO ha cura di verificare che tutte le comunicazioni fornite agli interessati in merito all’impianto di videosorveglianza installato siano chiare. Si accerta che esse contengano un esplicito richiamo alle leggi vigenti, che illustrino correttamente le finalità di trattamento perseguite e che indichino  i termini di conservazione dei dati personali raccolti.

Eventuali terzi destinatari o responsabili esterni del trattamento devono essere chiaramente indicati; parimenti, le aree oggetto di sorveglianza devono essere segnalate da appositi cartelli, visibili anche al buio qualora la videosorveglianza in alcune zone fosse attiva in orario notturno.

 

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