Il «triangolo» della protezione dei dati – parte I

Il Regolamento affronta la questione della sicurezza dei dati personali in modo sistemico, chiedendo a Titolari e Responsabili, tra le altre cose, di interessarsi della gestione dei rischi legati al trattamento e invitandoli ad adottare codici di condotta e certificazioni.

Le norme internazionali ISO 29100:2011 e 27001:2013, che definiscono rispettivamente i requisiti per l’implementazione di un framework privacy e delle politiche di sicurezza aziendale, forniscono utili indicazioni e validi strumenti per l’implementazione di un adeguato sistema privacy.

Il Codice Privacy, rispondendo alle sollecitazioni di un contesto profondamente diverso, poneva particolare attenzione agli aspetti legali delle operazioni di trattamento e trattava gli aspetti informatici (misure minime) nell’Allegato B, occupandosi in modo assai limitato degli aspetti organizzativi connessi al trattamento dei dati personali; il Regolamento cambia la prospettiva e impegna le aziende a costruire una visione d’insieme della protezione dei dati personali trattati, alla quale tutte le funzioni aziendali sono chiamate a collaborare.

La strada tracciata dalla normativa prevede infatti che le operazioni di trattamento dei dati personali siano “disegnate”, “costruite”, “controllate” e, ove possibile, rese più efficaci ed efficienti tramite l’ausilio di specifiche politiche, procedure, processi e strumenti.

Il metodo richiamato è quello tipicamente utilizzato dalle imprese per la messa a punto di un qualsiasi sistema di gestione aziendale e rende necessario affrontare e armonizzare aspetti legali, organizzativi e informatici.

Gli obblighi di Titolare e Responsabile del Trattamento hanno infatti implicazioni per ciascuno dei tre lati (legale, organizzativo, informatico) che delimitano la figura del “Triangolo della Protezione Dati”: molte attività che impegneranno le aziende nei prossimi mesi incidono su più lati del triangolo e dovranno essere condotte in modo sistemico.

Vediamo in che modo è possibile inserire nello schema proposto alcuni aspetti del Regolamento: per ragioni di leggibilità, affrontiamo oggi il tema del diritto all’oblio, rimandando al prossimo articolo per ulteriori analisi.

Diritto all’oblio: Con l’introduzione del cosiddetto diritto all’oblio, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento, gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche quelli on line, da parte del Titolare. A questo diritto è associato il dovere, per il Titolare che abbia resi pubblici dati personali e abbia l’obbligo di cancellarli, d’intraprendere le azioni necessarie per informare –  tutti i Titolari che stanno trattando tali dati – della richiesta dell’interessato di cancellare ogni link, copia o riproduzione dei suoi dati personali, nei limiti delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione (aspetti legali). Per gestire la richiesta di cancellazione dei dati personali dal Titolare, quest’ultimo dovrà implementare processi organizzativi in grado di verificare in primo luogo la legittimità della richiesta (aspetti organizzativi). Il diritto alla cancellazione dei dati presuppone l’implementazione di processi o applicazioni in grado di gestire e cancellare tutti i link, copie o riproduzioni dei dati personali di cui è stata richiesta la cancellazione (aspetti informatici).

 

Per approfondimenti si rimanda al libro “Conoscere e implementare la Privacy”.

Il libro può essere ordinato in formato cartaceo al link http://www.youcanprint.it/fiction/business-ed-economia-generale/conoscere-e-implementare-la-privacy-9788892665354.html.

In formato e-pub è disponibile al link www.amazon.it/dp/B071X2V3HR

La prima parte del libro in formato pdf può essere invece richiesta direttamente a: www.privacyinchiaro.it/conoscere-implementare-la-privacy/

 

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